Le Attività

FORMAZIONE

Con la legge 11 dicembre 2012 n. 220 lo Stato Italiano ha riformato gli articoli del codice civile sul Condominio, che entreranno in vigore il prossimo 18 giugno 2013.
Con le nuove norme cambiano molte cose ed in particolare l’amministratore di condominio è tenuto, al pari di tutti gli altri professionisti, a rispettare una serie di status e qualità, necessari ed indispensabili all’esercizio di tale attività professionale.
Con la RIFORMA SONO VALIDAMENTE CERTIFICATI soltanto gli attestati rilasciati da Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Ai sensi dell’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
  • che hanno il godimento dei diritti civili;
  • che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • che non sono interdetti o inabilitati;
  • il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
  • che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di persone e di capitale. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
Coloro che hanno finora svolto l’attività di amministratore pur non dovendo rispettare i requisiti di cui alle lettere f) e g), hanno l'obbligo della formazione periodica.
L’ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari – è da sempre impegnata ad organizzare corsi di base per amministratori di condominio, seminari di specializzazione e di aggiornamento professionale sulle nuove normative e convegni con la partecipazione dei migliori professionisti ed esperti del settore, eventi che garantiscono la formazione continua degli amministratori e l’attribuzione di crediti formativi secondo la normativa europea in vigore per tutte le categorie professionali.
Il programma di formazione dei nuovi corsi per “Amministratore di Condominio” per l’anno 2013 è stato adeguato, integrato ed aggiornato con tutte le novità introdotte dalla “Riforma del Condominio”

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